(di Antonio Gaudiano) – La riforma della giustizia è una riforma che per la sua portata non può essere trattata sulla base di notizie raccolte “per sentito dire”. Bisogna andare alla fonte, al testo della legge di riforma costituzionale. Testo che abbiamo provveduto a pubblicare su primapaginaitaliana, nella sezione ‘primalex’. I capisaldi della Riforma sui quali è già iniziato il dibattito e che, di sicuro, assorbirà tutta l’attenzione dei media, sono la responsabilità civile personale dei giudici e i relativi provvedimenti disciplinari. E questo per ovvie ragioni. Ma non vorremmo sottacere anche altri capisaldi, altresì di grande importanza. Ci riferiamo: alla obbligatorietà dell’azione penale; alla divisione delle carriere per i PM e per i giudici, con conseguente doppio CSM (Consiglio Superiore della Magistratura); la non appellabilità delle sentenze di primo grado che fossero assolutorie per l’imputato.
La responsabilità dei magistrati.
Con il nuovo art. 113 bis Cost. verrebbe introdotta la responsabilità civile per i magistrati, i quali sarebbero direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato. Ma in pratica cosa cambierebbe, rispetto al regime oggi in vigore? Oggi se ritengo che un giudice abbia adottato una decisione errata e mi abbia costretto ad un’ingiusta carcerazione preventiva, posso citare in giudizio e chiedere il risarcimento del danno allo Stato. Con l’approvazione del nuovo articolo 113-bis, potrò citare in giudizio direttamente il giudice che, se condannato, dovrà risarcirmi direttamente di tasca sua.
Dispone, infatti, il nuovo articolo 113-bis: “La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale”, prevede ancora la riforma, e la “responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato”.
Insomma, ha spiegato il ministro Alfano, la norma si fonda sul presupposto che la legge è uguale per tutti: perciò se un magistrato sbaglia, in un ambito essenziale come la libertà personale, il cittadino potrà citarlo direttamente in giudizio.
I provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati saranno non più di competenza del CSM, ma di una Corte di disciplina della magistratura, che sarà istituita dal nuovo art. 105-bis Cost. Questa sarà composta da una sezione per i giudici e una per i pubblici ministeri. I componenti di ciascuna sezione “sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pm”. I componenti eletti dal Parlamento saranno scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di servizio, quelli eletti da giudici e pm saranno scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie. Contro i provvedimenti della Corte sarà ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.
Separazione delle Carriere.
In questo modo l’accusa,rappresentata dai PM, sarà sullo stesso piano della difesa dell’imputato. Si concretizzerebbe per questa via la terzeità del Giudice chiamato a decidere. All’apice delle due carriere due distinti CSM.
Obbligatorietà dell’azione penale
Sarà riformato l’art.112 Cost.. Oggi il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, per tutti i reati. Successivamente non verrà meno il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Ma allora quale sarà la novità? cosa cambia? La riforma mantiene l’obbligo, ma l’azione penale sarà esercitata secondo un ordine di priorità stabilito dalla legge, in funzione dell’allarme sociale, si legge nella presentazione alla riforma.. “Ciò non significherà”, ha precisato il ministro Alfano “ che quello che non è previsto nelle priorità non sarà perseguito, ma si partirà prima dalle priorità, poi, essendoci tempo, si farà tutto il resto”. Il giudice che ha la possibilità di perseguire tutti reati lo fa, in caso contrario non sceglie a sua discrezione cosa perseguire, ma secondo i criteri di legge.
Appellabilità delle sentenze di proscioglimento
La legge di riforma andrà a modificare altresì l’art. 111 Cost. . In tal modo le sentenze di proscioglimento saranno appellabili solo nei casi previsti dalla legge. Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione.
Competenze del Ministro della giustizia (art.110 Cost) Al ministro della Giustizia spettano “la funzione ispettiva, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. Riferisce ogni anno alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.
Insomma, con questa riforma – che forse indebitamente viene appellata “della giustizia”, sembrando piuttosto una riforma della magistratura – la politica cerca di riprendersi gli spazi persi a seguito del ciclone di mani pulite. Berlusconi ha detto che se questa riforma fosse stata approvata prima non ci sarebbe stata la vicenda di manipulite. Noi riteniamo che se non ci fosse stata manipulite questa riforma non avrebbe avuto modo di essere.
Da un sondaggio pubblicato oggi sul Corriere della Sera ben il 77% dei cittadini italiani sono d’accordo sulla responsabilità civile personale dei giudici. Insomma sono d’accordo sul principio secondo il quale se i giudici sbagliano (con dolo o colpa grave) debbano pagare di persona. Uno sciopero paventato dall’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) contro la Riforma Alfano potrebbe avere il sapore di una difesa corporativa agli occhi di questo 77% degli italiani. Così come sarà difficile poter argomentare che trattasi dell’ennesima legge ad personam, a vantaggio del Premier: la procedura cosiddetta ‘rinforzata’ prevede infatti tempi lunghi con doppia approvazione da entrambi i rami del Parlamento. E si potrà eludere il referendum consultivo, unicamente con seconda approvazione a maggioranza dei due terzi.